AREA MISAIN PRIMO PIANOPOLITICA

“L’area scelta per il nuovo Palazzetto dello Sport di Corinaldo non è adeguata”, la minoranza non molla e continua a contestare la scelta di Sindaco e Giunta

“L’area scelta per il nuovo Palazzetto dello Sport di Corinaldo non è adeguata”, la minoranza non molla e continua a contestare la scelta di Sindaco e Giunta

CORINALDO – La realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Corinaldo continua ad essere al centro dell’attenzione. E, soprattutto, prosegue il braccio di ferro tra il gruppo di opposizione “In movimento-Corinaldo c’è” e l’Amministrazione comunale.

Il capogruppo del movimento di opposizione, Luciano Galeotti, ha risposto al Soprintendente Archeologia, Belle arti e paesaggio delle Marche nella convinzione, condivisa da molti a Corinaldo, che il Palazzetto dello Sport deturperà in maniera irrimediabile una delle migliori aree agricole del territorio.

Ecco quanto ha scritto Luciano Galeotti (del gruppo consiliare In movimento-Corinaldo c’è) al Soprintendente Archeologia, Belle arti e paesaggio delle Marche architetto Carlo Birrozzi ed all’architetto Simona Guida. Lettera inviata, per conoscenza, anche al sindaco di Corinaldo dottor Matteo Principi; alla direttrice degli scavi in concessione professoressa Federica Boschi; alla Commissione regionale Mibac per il patrimonio culturale delle Marche; all’Archeoclub d’Italia-sede di Corinaldo.

“Redigo la presente – scrive Luciano Galeotti – in qualità di capogruppo consiliare di minoranza del gruppo consiliare In Movimento-Corinaldo C’è del Comune di Corinaldo e consigliere della Unione dei Comuni Misa-Nevola, in risposta alla gradita vostra prot.n.16089 class.34.31.01/53 che riporta la data del 20 agosto 2018, ricevuta al mio indirizzo di posta elettronica certificata. La lettera pec ricevuta presenta degli intendimenti giurisprudenziali generici non verificabili ed inattendibili; de facto riportare “…in ogni caso è da chiarire che la giurisprudenza in materia di tutela archeologica ha appurato che la dichiarazione o verifica di interesse culturale (cd.vincolo) sia basata su un’adeguata attività conoscitiva del bene oggetto del provvedimento (per es., nel caso di specie, attraverso scavo archeologico), e non è, pertanto, possibile tutelare un bene sulla base della sua presunta esistenza”, è affermazione, de jure puramente interpretativa, quasi soggettiva.

“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) con sentenza n.00347/2018 pubblicata il 19 gennaio 2018 ha deliberato “Com’è noto, la l. 1° giugno 1939 n. 1089 e, oggidì, il Dlg 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) disciplinano il procedimento amministrativo per dichiarare l’interesse culturale (nella specie, sotto il profilo archeologico) di beni specificamente indicati, oltre ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero competente e le modalità di protezione diretta dei beni stessi. La Sezione, già sotto l’imperio della l. 1089/1939 ed ancora di recente (cfr. per tutti, Cons. St., VI, 1° marzo 2005 n. 805; id., 28 gennaio 2016 n. 334) ha rilevato che, ai fini della tutela vincolistica archeologica, l’effettiva esistenza delle cose da tutelare può esser dimostrata anche per presunzioni, essendo a tal scopo non rilevante ex se che i materiali da tutelare siano stati già portati alla luce o siano ancora interrati.

“A tal riguardo, infatti, basta che il complesso delle aree archeologiche risulti adeguatamente definito e che la misura adottata col vincolo appaia, rebus sic stantibus ed alla luce delle risultanze ottenute, plausibile sotto l’aspetto scientifico ed adeguata alla finalità di pubblico interesse cui il vincolo è preordinato.

“La Sezione ha altresì precisato esser misura proporzionata e congruente con questi ultimi scopi la apposizione del vincolo archeologico, quale misura di tutela di un’area abitata nell’antichità nel suo complesso, quand’anche non fosse cinta da mura. Tanto perché le esigenze di salvaguardia hanno per oggetto non solo i reperti in sé o solo se addossati gli uni agli altri, ma tutta la complessiva superficie destinata in illo tempore all’insediamento umano (arg. ex Cons. St., VI, 29 gennaio 2013 n. 522; id., 9 aprile 2013 n. 1906; cfr. pure id., 15 dicembre 2014 n. 6152, sulla legittimità di sottoporre a vincolo archeologico un’intera zona, considerata come complesso archeologico, purché dalla motivazione del relativo atto e dall’attività istruttoria svolta emergano le concrete ragioni che giustificano la valutazione unitaria di tale area).

“Sfugge, con ogni evidenza, all’appellante, il principio (cfr., di recente, Cons. St., VI, 2 marzo 2015 n. 1000) per cui, quale nozione di comune esperienza, il ritrovamento di resti di insediamenti di epoche passate in una determinata area rende probabile la presenza di altri resti nelle immediate vicinanze.

“È invero ragionevole e plausibile, sotto il profilo tecnico e scientifico, la scelta della P.A. di vincolare non solo i terreni in cui i reperti archeologici son stati esattamente ritrovati, ma pure tutta la zona circostante e che coincida con la presunta area d’estensione dell’insediamento”.

“Nelle indagini per la valutazione preventiva del potenziale archeologico affidate dal Comune di Corinaldo con determina n.37 del 9 febbraio 2017 al Dipartimento storia culture civiltà della sezione Archeologia della Università di Bologna effettuate su di una estensione totale di oltre 6 ettari, oltre al rinvenimento nel luglio del 2017 di una decina di tombe cd.alla cappuccina, la prof.ssa Boschi dichiarava “gli scavi hanno confermato con grande precisione il dato suggerito dalle ricerche non invasive preliminari, portando alla luce i resti di un sito archeologico di età romana, ma del quale non si escludono fasi precedenti”; in effetti nel mese di luglio dell’anno in corso veniva ritrovata e portata alla luce la tomba di un principe guerriero piceno risalente al VII secolo a.C. “si tratta di una delle tombe piú grandi mai ritrovate dopo quella della regina picena di Sirolo – spiega Federica Boschi (ndr.- Repubblica.it) – ed è la sepoltura piú a nord di questo tipo così monumentale….”. “Ora risulta abbastanza chiaro e legittimo presupporre che se l’accostamento di tali rinvenimenti viene fatto con l’area archeologica i pini di Sirolo che ha una estensione di oltre 10 ettari l’area Nevola quanto meno debba essere tutelata nella sua estensione totale che va ben oltre la perimetrazione di 5.000mq inerente il solo ritrovamento della tomba del principe piceno. A maggior ragione per quanto affermato in conclusione nelle indagini commissionate dall’Ente che dichiarano “i differenti livelli di analisi convergono tutti alla medesima conclusione, permettendo di riconoscere un’antica frequentazione antropica dell’area oggetto di studio (credo sia chiaro che l’area oggetto di studio riguardi i 6 ettari), probabilmente già a partire dall’età pre-romana, individuando e caratterizzando per estensione e articolazione interna quello che ha tutte le sembianze di un insediamento forse dell’età del Ferro”.

“Per quanto sopra esposto ed in virtú della sentenza n.347/2018 del Consiglio di Stato deliberata in sede giurisdizionale e dell’art.9 della nostra Carta Costituzionale: chiedo venga posta la dichiarazione di interesse culturale (cd.vincolo) a tutta l’area (6 ettari) oggetto di indagine per la valutazione preventiva del potenziale archeologico nel comune di Corinaldo, in zona Nevola, perimetrata dalle Strade Provinciali n.12 e n.17 e lungo l’asse del fiume Nevola in direzione est verso la costa ed in direzione sud oltre l’alveo del fiume medesimo.

“Certo che la S.V. vorrà porre la giusta considerazione al declarato, alla normativa specifica ed all’intendimento di salvaguardare, come richiesto e sancito dalla Costituzione, i principi fondamentali, intoccabili, che formano l’armatura della società italiana, l’occasione mi è sicuramente grata – conclude Lucviano0 Galeotti, capogruppo di In movimento-Corinaldo c’è -per porgerle cordiali saluti”.

Nelle foto: in alto (tratta da Google) la zona a verde dove sarà realizzato il Palazzetto dello Sport e l’area industriale ex Nestplast che il gruppo consiliare di opposizione aveva individuato quale alternativa; subito sotto il progetto presentato a suo tempo d’Amministrazione comunale

 

 

 

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