IN PRIMO PIANOPOLITICA

Spostamenti e ripresa delle attività dal 4 maggio: ecco cosa prevede l’ultimo Decreto

Spostamenti e ripresa delle attività dal 4 maggio: ecco cosa prevede l’ultimo Decreto

CERCHIAMO DI COMPRENDERE meglio ciò che è previsto dal nuovo Decreto del presidente del Consiglio. Dal 4 maggio sarà ancora necessario tenere le distanze sociali, continuare a muoversi nell’ambito della propria regione solo per motivi di urgenza e necessità, per lavoro o per problemi di salute, ma anche per visitare i parenti, che molti non vedono ormai da due mesi. Permane il divieto di assembramento.

Viene inoltre introdotta una regola più stringente per chi presenta sintomatologia da affezione respiratoria con febbre oltre 37,5 gradi: l’obbligo è quello di restare a casa, limitando i contatti sociali e avvisando il proprio medico di base.

EDILIZIA / Ripartono le attività produttive e industriali prevalentemente votate all’export e i cantieri per carceri, scuole, presidi sanitari, case popolari e per la difesa dal dissesto idrogeologico

CANTIERI PRIVATI / Dal 4 maggio partono tutte le attività di manifattura, il commercio all’ingrosso e i cantieri privati. In attesa sarà possibile preparare gli ambienti di lavoro.

FUNERALI / Il decreto prevede la possibilità di organizzare cerimonie funebri per commemorare i propri defunti, ma con la partecipazione di un massimo di 15 familiari, all’aperto, con mascherine e distanze di sicurezza. Nessun via libera alle messe.

RISTORAZIONE / Continuerà la possibilità per chi ha attività di ristorazione di effettuare consegne a domicilio, con l’aggiunta della ristorazione con asporto, purché gli accessi avvengano in modo ordinato, in fila e rispettando le distanze. Il cibo dovrà essere consumato a casa propria. La data per la riapertura dovrebbe essere il primo giugno. La Federazione italiana pubblici esercizi ha approvato un protocollo che prevede: un metro di distanza tra i tavoli, porte di ingresso e uscita differenziate, pagamenti preferibilmente digitali al tavolo, pulizia e sanificazione.

NEGOZI E PARRUCCHIERI / Il commercio al dettaglio ripartirà il 18. L’obiettivo è evitare che ci siano orari di punta, prevedendo aperture e chiusure diverse fra le varie attività. Parrucchieri ed estetisti dovranno aspettare il primo giugno.

TRASPORTI PUBBLICI / Gli orari diversificati di apertura e chiusura delle attività imporrà una rimodulazione del servizio pubblico, che comunque dovrà essere potenziato nelle ore di punta. Le linee guida allo studio prevedono inoltre: termoscanner in tutte le stazioni e gli aeroporti, obbligo su tutti i mezzi di trasporto (dai treni alle navi, dagli aerei a bus e metro) distanziamento dei passeggeri, mascherine, biglietti sempre più elettronici, contingentamento degli accessi nelle stazioni e negli scali.

SCUOLA / Gli studenti non torneranno sui banchi fino a settembre. Il governo sta lavorando per definire le modalità per far svolgere “in presenza, ma in piena sicurezza” gli esami di Stato.

MUSEI / I musei riaprono il 18 maggio.

SPOSTAMENTI / Dal 4 maggio sarà possibile far visita ai parenti, ma non saranno permesse le riunioni di famiglia. Resta il divieto di spostamento al di fuori della regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA / Rispetto a prima, sarà possibile anche allontanarsi dalla propria abitazione, rispettando però la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone per chi pratica attività sportiva, mentre basterà un metro per la semplice attività motoria. Per consentire la graduale ripresa degli sport, dal 4 maggio via libera anche ad allenamenti dei professionisti per le discipline individuali. Per gli sport di squadra l’orientamento è quello di attendere il 18.

PARCHI E GIARDINI PUBBLICI / Riapriranno il 4 maggio. L’orientamento è quello di permettere che all’aperto possa stare vicino un numero molto limitato di persone se componenti di una stessa famiglia. Resteranno chiuse le aree per i bambini.

QUI SOTTO il decreto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;   Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;   Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in materia di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull’intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull’intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull’intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull’intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° aprile 2020, recante «Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88  del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10 aprile  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili sull’intero  territorio   nazionale»,   pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020,  recante «Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull’intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73  del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della  salute  di  concerto  con  il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  28  marzo   2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con  cui è stato disciplinato l’ingresso  nel  territorio  nazionale  tramite trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  25  marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del  26  marzo  2020, con cui e’ stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;   Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale  della  sanità del 30 gennaio 2020 con la quale  l’epidemia  da  COVID-19  è  stata valutata  come  un’emergenza  di  sanità   pubblica   di   rilevanza internazionale;

Vista  la  successiva  dichiarazione  dell’Organizzazione  mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da  COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione  dei  livelli  di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati  l’evolversi  della   situazione   epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento  dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio  nazionale rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformità nell’attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1,  comma  1,  lettera  ff)  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020,  il Presidente della Regione puo’ disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche  non  di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi  in relazione  agli   interventi   sanitari   necessari   per   contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporti  nella  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e  che  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il Ministro  della  salute,  puo’  disporre,  al   fine   di   contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni sospensioni  o  limitazione   nei   servizi   di   trasporto,   anche internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche’ ai vettori ed agli armatori;

Preso atto che ai sensi dell’art.  2,  comma  1,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 10  aprile  2020  l’elenco  dei codici di  cui  all’allegato  3  del  medesimo  decreto  puo’  essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del  24-25  aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza  del  Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n.  630,  e successive modificazioni e integrazioni;

Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale, dell’istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’  culturali  e  del turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli affari regionali e le autonomie, nonche’ sentito il Presidente  della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull’intero  territorio nazionale

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del  virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure:
  1. a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per  motivi  di salute e si considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare congiunti purche’ venga rispettato il divieto di assembramento  e  il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e’ fatto  divieto  a tutte le persone fisiche di trasferirsi o  spostarsi,  con  mezzi  di trasporto pubblici o privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a quella in cui  attualmente  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio, abitazione o residenza;
  1. b) i soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di  37,5°  C)  devono  rimanere  presso  il  proprio domicilio e limitare al massimo i contatti  sociali,  contattando  il proprio medico curante;
  1. c) e’  fatto  divieto  assoluto  di  mobilita’   dalla   propria abitazione o dimora per  i  soggetti  sottoposti  alla  misura  della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  1. d) e’ vietata ogni forma di assembramento di persone  in  luoghi pubblici e privati; il sindaco puo’ disporre la  temporanea  chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti  il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
  1. e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville  e  ai  giardini pubblici e’ condizionato al  rigoroso  rispetto  di  quanto  previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza  interpersonale di un metro; il sindaco  puo’  disporre  la  temporanea  chiusura  di specifiche aree in cui non sia  possibile  assicurare  altrimenti  il rispetto  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera;   le   aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
  1. f) non e’ consentito  svolgere  attività  ludica  o  ricreativa all’aperto;  e’  consentito  svolgere  individualmente,  ovvero   con accompagnatore  per  i  minori  o  le   persone   non   completamente autosufficienti, attività  sportiva  o  attività  motoria,  purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale  di almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno  un  metro  per ogni altra attività;
  1. g) sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici  o  privati.  Allo  scopo  di consentire la graduale ripresa delle attivita’ sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti e  non  professionisti  –  riconosciuti  di  interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive  federazioni, in  vista  della  loro  partecipazione  ai  giochi   olimpici   o   a manifestazioni nazionali ed internazionali  –  sono  consentite,  nel rispetto  delle  norme  di  distanziamento  sociale  e  senza   alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline  sportive individuali. A  tali  fini,  sono  emanate,  previa  validazione  del comitato tecnico-scientifico istituito presso il  Dipartimento  della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio  per  lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
  1. h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  2. i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e  gli spettacoli di qualsiasi natura  con  la  presenza  di  pubblico,  ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali,  a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche  nelle  abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed  entità,  cinema,  teatri, pub, scuole di ballo, sale  giochi,  sale  scommesse  e  sale  bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e’  sospesa  ogni attività;  l’apertura  dei   luoghi   di   culto   e’   condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei luoghi, e tali da  garantire  ai  frequentatori  la  possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono  sospese  le cerimonie civili e religiose; sono consentite  le  cerimonie  funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque,  fino  a  un massimo   di   quindici   persone,   con   funzione   da    svolgersi preferibilmente   all’aperto,   indossando   protezioni   delle   vie respiratorie e rispettando rigorosamente  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  1. j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art.  101  del codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  1. k) sono sospesi  i  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui all’art. 2 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle  attivita’  scolastiche  e  di  formazione superiore,  comprese  le  Universita’  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani, nonche’ i corsi professionali e  le  attivita’  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita’  di  svolgimento  di attivita’ formative a distanza.  Sono  esclusi  dalla  sospensione  i corsi di formazione specifica in medicina generale.  I  corsi  per  i medici in formazione specialistica e  le  attivita’  dei  tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire anche  in  modalita’  non  in  presenza.  Al  fine  di  mantenere  il distanziamento sociale, e’ da escludersi  qualsiasi  altra  forma  di aggregazione alternativa.  Sono  sospese  le  riunioni  degli  organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative  di ogni ordine e grado. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili concernenti  i  servizi  educativi  per  l’infanzia  richiamati,  non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
  1. l) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado;
  1. m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta  la  durata  della sospensione delle attivita’ didattiche  nelle  scuole,  modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita’;
  1. n) nelle Universita’ e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della sospensione, le attivita’ didattiche  o  curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, con modalita’ a  distanza, individuate  dalle medesime Universita’ e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; le Universita’  e le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell’ordinaria funzionalita’, assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalita’,  il   recupero   delle attivita’ formative nonche’ di  quelle  curriculari  ovvero  di  ognialtra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento  del  percorso  didattico;  nelle  universita’,   nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di  ricerca  possono  essere  svolti  esami,  tirocini, attivita’ di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o  didattico  ed esercitazioni, ed e’ altresi’ consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita’ e di  aggregazione  e che  vengano  adottate  misure   organizzative   di   prevenzione   e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore  e della ricerca, anche avuto riguardo alle  specifiche  esigenze  delle persone con disabilita’, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di   prevenzione»   pubblicato dall’INAIL. Per  le  finalita’  di  cui  al  precedente  periodo,  le universita’, le istituzioni di alta formazione artistica  musicale  e coreutica e  gli  enti  pubblici  di  ricerca  assicurano,  ai  sensi dell’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17  marzo  2020,
  1. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento  delle suddette attivita’;
  1. o) a beneficio degli studenti ai quali non e’ consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attivita’  didattiche  o  curriculari  delle Universita’ e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita’ possono essere svolte, ove possibile, con modalita’  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita’  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita’; le Universita’ e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita’, il recupero delle attivita’ formative, nonche’  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche’ ai fini delle relative valutazioni;
  1. p) le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita’  didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali siano state applicate le previsioni  di  cui  all’art.  2,  comma  1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita’ didattiche ed esami  a distanza e l’eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi, ferma restando la validita’ delle prove di esame  gia’  sostenute  ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi di assenza  da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio, l’ammissione al recupero  dell’anno  o  la  dimissione  dai  medesimi corsi;
  1. q) sono sospese le procedure concorsuali private  ad  esclusione dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e’   effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita’  a  distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta  fermo  quanto  previsto dall’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  e dall’art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
  1. r) sono sospesi i congedi ordinari  del  personale  sanitario  e tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’  siano  necessarie  a gestire le attivita’ richieste dalle unita’  di  crisi  costituite  a livello regionale;
  1. s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali,  in  cui  e’  coinvolto  personale  sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilita’; e’ altresi’ differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita’  convegnistica o congressuale;
  1. t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni,  modalita’  di  collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  1. u) sono sospese  le  attivita’  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;
  1. v) sono sospesi gli esami di idoneita’ di cui all’art.  121  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso  gli uffici  periferici  della   motorizzazione   civile;   con   apposito provvedimento dirigenziale e’ disposta, in favore dei  candidati  che non  hanno  potuto  sostenere  le  prove  d’esame  in  ragione  della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  1. w) e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto;
  1. x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e’  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e’  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
  1. y) tenuto conto delle indicazioni fornite  dal  Ministero  della salute,  d’intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di valutare  la  possibilita’  di  misure  alternative   di   detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita’ telefonica  o video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo’ essere autorizzato  il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semiliberta’ o di modificare i relativi regimi in modo da  evitare l’uscita e il rientro dalle carceri,  valutando  la  possibilita’  di misure alternative di detenzione domiciliare;
  1. z) sono sospese le attivita’  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’  individuate  nell’allegato  1,  sia   nell’ambito   degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell’ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette  attivita’.  Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita’  svolta,  i mercati, salvo le attivita’  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro;
  1. aa) sono sospese le attivita’ dei servizi di  ristorazione  (fra cui bar, pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie),  ad  esclusione delle mense e del catering continuativo  su  base  contrattuale,  che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attivita’  di confezionamento che di trasporto, nonche’ la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo  di  rispettare  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali  e  il  divieto  di  sostare  nelle  immediate vicinanze degli stessi;
  1. bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di  alimenti  e bevande, posti all’interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonche’  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro;
  1. cc) sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate nell’allegato 2;
  1. dd) gli esercizi commerciali la cui attivita’ non e’ sospesa  ai sensi del presente decreto sono  tenuti  ad  assicurare,  oltre  alla distanza interpersonale di un metro, che gli  ingressi  avvengano  in modo dilazionato e che venga  impedito  di  sostare  all’interno  dei locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresi’ l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;
  1. ee) restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche’   l’attivita’   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi;
  1. ff) il Presidente della Regione dispone  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita’ il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo’ disporre, al fine di contenere  l’emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche’ ai vettori ed agli armatori;
  1. gg) fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici,  la  modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  puo’  essere  applicata  dai  datori  di  lavoro privati a ogni rapporto  di  lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei principi dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi  di  informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
  1. hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di  lavoro  pubblici  e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera  precedente  e dall’art. 2, comma 2;
  1. ii) in ordine alle attivita’ professionali si raccomanda che:
  2. a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita’ di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o  in modalita’ a distanza;
  1. b) siano incentivate le ferie e i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;
  1. c) siano assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di strumenti di protezione individuale;
  1. d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali;
  1. jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro  dell’economia e delle finanze.

QUI SOTTO quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, allegati compresi:

GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020

 

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