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Giorgio Girelli: “Marotta resta con Mondolfo, ma forse non è stata ancora detta l’ultima parola”

Giorgio Girelli: “Marotta resta con Mondolfo, ma forse non è stata ancora detta l’ultima parola”

L’ex Direttore del Senato della Repubblica: “Ora entrano in gioco finezza e fantasia dei legali  – bravissimi  – delle parti, in un contesto a dir poco assai ingarbugliato, alla cui radice c’è la questione della individuazione delle “popolazioni interessate”  al referendum”

Giorgio Girelli: “Marotta resta con Mondolfo, ma forse non è stata ancora detta l’ultima parola”di GIORGIO GIRELLI*

All’esito di un’intricata vicenda giudiziaria che ha visto pronunciamenti del TAR Marche, del Consiglio di Stato e persino della Corte costituzionale Marotta resta nel comune di Mondolfo.

La Consulta, infatti, con la sentenza n. 2/2018, depositata venerdì 12 gennaio, non solo ha rigettato le eccezioni d’incostituzionalità sollevate dal Consiglio di Stato in relazione alla legge della Regione Marche che dispone appunto l’incorporazione della (ormai) ex frazione del Comune di Fano nel Comune di Mondolfo, ma ha anche annullato la sentenza con cui il Consiglio di Stato (Sez. V, 23 agosto 2016, n. 3678) in precedenza aveva annullato la delibera del Consiglio regionale n. 87 del 2013 riguardante la  indizione del referendum consultivo sulla proposta di distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano.

Insomma la legge regionale n. 15 del 2014 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali) è tuttora in vigore e pienamente efficace.

La particolarità di questa sentenza sta anche nel fatto che è stata adottata dalla Corte costituzionale nella duplice veste di Giudice delle leggi e di Giudice dei conflitti; sono stati infatti riuniti e decisi congiuntamente due diversi tipi di giudizi: quello sulla legittimità costituzionale della legge regionale introdotto dal Consiglio di Stato e quello promosso dalla Regione Marche per conflitto di attribuzione tra enti avverso la ricordata sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato medesimo.

La Corte ha censurato sotto diversi profili le argomentazioni del supremo giudice amministrativo perché fondate su «premesse interpretative errate», che avrebbero condotto altresì a travisare il giusto «rapporto tra sindacato del giudice amministrativo e controllo di legittimità costituzionale».

In buona sostanza, una volta che la legge regionale sia stata approvata, i vizi dell’iter referendario eventualmente rilevati dal Consiglio di Stato si tradurrebbero in vizi di legittimità costituzionale della legge, il cui sindacato è riservato in via esclusiva alla Corte costituzionale.

Non bene dunque avrebbe  fatto il Consiglio di Stato ad adottare subito la sua sentenza e ad adire poi la Corte,  anziché sospendere il proprio giudizio per affidare appunto alla Corte costituzionale il controllo sul procedimento di formazione della legge, pregiudicando altresì «la sfera di attribuzioni costituzionali» della Regione Marche.

La partita è conclusa? Pare di sì. Però….

Dopo la sentenza della Consulta il giudizio,  tuttora  pendente,  davanti al Consiglio di Stato, da cui è scaturito il giudizio sulla legittimità costituzionale della legge regionale, potrebbe venir riassunto?  Se avvenisse,  chissà se è stata detta davvero l’ultima parola sul passaggio di Marotta da Fano a Mondolfo.

Qui entrano in gioco finezza e fantasia dei legali  – bravissimi  – delle parti in un contesto a dir poco assai ingarbugliato, alla cui radice c’è la questione  della individuazione delle “popolazioni interessate”  al referendum.

* Già Direttore del Senato della Repubblica

 

 

 

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